Il nostro Statuto

STATUTO

Art. 1 – Finalità e Principi ispiratori

  1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “TSRL – Trasporti Storici di Roma e Lazio”, di seguito indicata anche come “Associazione”.
  2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Roma. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Roma non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
  3. Essa opera nel territorio della regione Lazio e sul territorio nazionale.
  4. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
  5. L’Associazione ha durata illimitata.

 

Art.2 – Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di “associazione di promozione sociale”

  1. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “TSRL – Trasporti Storici di Roma e Lazio APS” oppure “TSRL APS”.
  2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
  3. Fino all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l’Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

 

Art. 3- Attività

  1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
  2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
  3. Essa opera nei seguenti settori:
  4. a) salvaguardare, preservare e divulgare la storia e il patrimonio tecnico e socioculturale del trasporto pubblico e vicinale di Roma e del Lazio
  5. b) il recupero statico e o funzionale di veicoli, apparecchiature, archivi, documentazione ( a mero titolo esemplificativo tecnica, fotografica e bibliografica)
  6. c) il coinvolgimento di giovani al fine di diffondere, preservare e tutelare la conoscenza e la salvaguardia del patrimonio storico del trasporto pubblico locale e regionale di Roma e del Lazio
  7. d) provvedere alla diffusione della conoscenza del trasporto pubblico anche al fine di incentivarne l’uso

 

Art. 4- Risorse Economiche

L’associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

  1. a) quote annuali
  2. b) contributi dei sostenitori;
  3. b) eredità, donazioni e legati testamentari;
  4. c) contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, degli Enti e delle Istituzioni Pubbliche e delle Imprese;
  5. d) contributi dell’Unione Europea e di Organismi Internazionali;
  6. e) entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
  7. f) proventi delle cessioni di beni e servizi ai sostenitori e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  8. g) erogazioni liberali dei sostenitori e dei terzi;
  9. h) entrate derivanti da gestione ed eventi con veicoli storici.
  10. i) pubblicazioni (tradizionali ed online)
  11. l) attività di raccolta fondi
  12. m) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017

Il Comitato promuoverà, se necessario, una pubblica sottoscrizione per la raccolta di ulteriori fondi per il finanziamento delle iniziative atte alla realizzazione degli scopi di cui all’art. 2 che precede.

Il fondo comune costituito con le risorse sopraindicate non può essere ripartito fra i sostenitori né durante la vita del comitato, né all’atto del suo scioglimento.

L’esercizio finanziario del Comitato ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

 

Art. 5 – Quote

I soci sono tenuti al pagamento di una quota

 

Art. 6 – Disciplina

L’associazione è disciplinata dall’Atto Costitutivo e dal presente Statuto.

il cui importo è fissato annualmente e da quanto previsto dal D.Lgs 117/2017

 

Art. 7 – Soci

Sono soci dell’Associazione i promotori e tutte le persone fisiche di età maggiore ad anni 14 e le persone giuridiche, pubbliche e private, che vogliono contribuire alla salvaguardia del patrimonio storico ferroviario e tramviario romano del Lazio e che condividano tutti gli scopi dell’associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta da inoltrare al Consiglio Direttivo specificando le generalità, l’indirizzo, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica; dichiarando inoltre di accettare e condividere lo Statuto e che intendono contribuire in prima persona e volontariamente al perseguimento delle finalità dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera entro 30 giorni dalla presentazione della domanda senza alcuna facoltà di appello in merito all’accettazione o meno della richiesta di iscrizione.

L’elenco dei soci è tenuto a cura del consiglio direttivo ed è disponibile previa richiesta scritta.

Gli associati persone giuridiche partecipano per mezzo dei loro legali rappresentanti o loro delegati.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, decesso e mancato versamento della quota annuale.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione.

L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo per:

  1. a) Comportamento contrastante con gli scopi del comitato.
  2. b) Persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio, gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica e di difesa.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri beni di proprietà dell’Associazione.

Godranno del diritto di elettorato attivo e passivo, all’interno dell’Associazione, esclusivamente i sostenitori maggiori di 18 anni e le persone giuridiche. Per i sostenitori minori di 18 anni è prevista la possibilità per gli stessi di divenire soci dell’Associazione con facoltà di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie, senza diritto di voto.

I soci hanno diritto:

  1. a) A partecipare a tutte le attività dell’Associazione;
  2. b) A partecipare all’assemblea con diritto di voto;
  3. c) Ad accedere alle cariche associative.

L’Assemblea è convocata dal Presidente o quando lo richiede la maggioranza dei consiglieri;

 

Art. 8 – Organi  dell’Associazione

Gli organi  dell’Associazione sono:

–   L’Assemblea

–   Consiglio direttivo

–   Presidente

–   Vicepresidente

–   Tesoriere

–   Segretario

–   Commissione Tecnica

– Organo di revisione legale dei conti

 

Art. 9 – Assemblea

L’Assemblea è convocata dal Presidente o quando lo richiede la maggioranza dei consiglieri;

L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti per:

– approvazione dei rendiconti

– la nomina del Consiglio Direttivo, nominato, per la prima volta, dall’Assemblea costituente

– su tutti gli argomenti all’ordine del giorno ed in particolare sugli indirizzi da dare alla attività dell’Associazione su proposta della Commissione Tecnica.

-approvazione del piano attuativo del comitato.

L’Assemblea straordinaria delibera, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento del Comitato.

L’Assemblea decide, su proposta del Presidente, i criteri di votazione da adottare di volta in volta, per deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno; per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione in collaborazione con il Segretario, che cura la redazione del verbale delle assemblee.

I sostenitori hanno diritto di chiedere, per iscritto all’Associazione, di mettere all’ordine del giorno le proprie proposte che verranno preventivamente vagliate dal Consiglio Direttivo ed in caso dalla Commissione Tecnica ed eventualmente inserite nell’O. d. G. dell’assemblea successiva.

 

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 7 componenti, eletti dall’assemblea dei soci fra i soci medesimi.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente ed il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario scelti tra i suoi componenti.

Le cariche hanno la durata di tre anni, con possibilità di rielezione.

In caso di tre assenze ingiustificate consecutive, di dimissioni, di sopravvenuta incompatibilità ovvero di impossibilità il componente sarà sostituto dal consiglio con il primo dei candidati non eletti.

L’assemblea dei soci convaliderà tale sostituzione nella prima seduta utile successiva.

Il Consiglio potrà deliberare solo in presenza di almeno n. 3 (tre) dei suoi componenti.

Le sedute del Consiglio saranno convocate almeno una volta ogni anno e, comunque, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno n. 3 dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Comitato, senza alcuna limitazione. Esso:

– compila il programma del Comitato ed il regolamento per il funzionamento dello stesso;

– controlla il resoconto annuale redatto dal tesoriere e lo chiude al 31 dicembre di ogni anno

– nomina la Commissione Tecnica nella persona di volontari per l’esecuzione di eventuali progetti o programmi da implementare.

Il Consiglio attua il programma triennale, chiede l’esecuzione delle proprie delibere al Presidente.

Il Consiglio può inoltre proporre all’assemblea dei soci modifiche allo statuto, ma in tal caso è necessaria la votazione favorevole dei suoi componenti e prima di procedere alla modifica dello stesso statuto il voto in maggioranza dell’assemblea dei soci.

 

Art. 11 – Presidente

Il Presidente è nominato dal e nel Consiglio Direttivo ed ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale del Comitato di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza, dal Segretario.

Il Presidente convoca l’assemblea generale.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

 

Art. 12 – Vicepresidente

Il Vice Presidente è nominato dal e nel Consiglio Direttivo e supplisce il Presidente in tutte le sue funzioni, in caso di sua assenza e/o vacanza. Sostituisce il Presidente in particolari sue funzioni, qualora delegato.

 

Art. 13 – Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal e nel Consiglio Direttivo e gestisce il fondo comune, redige il resoconto dell’esercizio precedente da approvarsi con le maggioranze previste. Appone il proprio visto di controllo sulle richieste di esborso presentate dagli organi competenti, congiuntamente al Presidente.

 

Art. 14 – Segretario

Il Segretario è nominato dal e nel Consiglio Direttivo e assiste il Presidente ed il Vice Presidente nelle loro funzioni.

Assiste altresì alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei soci.

Controlla la conformità delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei soci allo statuto ed al programma approvato, apponendo il proprio visto obbligatorio congiuntamente con il presidente o, in sua assenza o impedimento, con il Vice Presidente.

 

Art. 15 – Commissione Tecnica

La Commissione Tecnica è organismo di consulenza e di ricerca dell’Associazione i suoi membri sono nominati dal Consiglio Direttivo. Opera in completa autonomia ma in stretto contatto con il Consiglio Direttivo. Ne fanno parte esperti impegnati nei vari temi che costituiscono i campi di intervento dell’Associazione.

La Commissione Tecnica propone il piano attuativo del comitato e riceve e vaglia le proposte sottoposte da tutti i membri del comitato.

 

Art. 16 – Organo di Revisione legale dei conti

E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro

 

Art. 17 – Compensi

I consiglieri, il Presidente, il Vicepresidente, il tesoriere e i membri della Commissione Tecnica non hanno diritto a compensi e/o gettoni di presenza. Invece è compatibile il rimborso di eventuali spese sostenute.

 

Art. 18 – Utili

Per tutta la durata dell’Associazione non potranno essere distribuiti, né direttamente né indirettamente, avanzi di gestione, riserve, fondi o residui di capitale.

 

Art. 19 – Scioglimento

L’Associazione potrà essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci.

In caso di scioglimento il fondo, previa approvazione dell’Assemblea, deve essere destinato ad enti aventi finalità simili.

 

Art. 20 – Norme generali

Per quanto altro non previsto nel presente Statuto valgono le norme di diritto comune.